Il Parlamento Italiano il 19 Luglio 2019 approva la Legge n.69 “ Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza e di genere” denominata “CODICE ROSSO” entrata in vigore il 09 Agosto 2019.
Il nome “CODICE ROSSO” con la quale viene individuato il provvedimento, vuole intendere un percorso prioritario per la trattazione dei procedimenti di violenza, rendendo più efficace la tutela delle vittime.
L’innovazione in ambito procedurale prevede che le iniziative a tutela della vittima devo avvenire entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato di violenza di genere o domestica. Questo vuol dire che la Polizia Giudiziaria dovrà riferire sia in forma scritta che in forma orale al Pubblico Ministero il quale avrà un termine di 3 giorni dall’iscrizione della stessa per assumere informazioni della persona offesa. Inoltre tale termine potrà essere derogato qualora sussistano esigenze per la tutela dei minori o per la riservatezza dell’indagini nell’interesse della persona offesa.
In particolare, per quanto riguarda il Diritto penale vengono introdotti quattro nuovi delitti:
- Il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso che viene punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale dellitto consegue l’omicidio si prevede la Pena dell’Ergastolo.
- Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate e sarà punito con la reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro, tale pena viene applicata anche a chi, avendo ricevuto o acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine recare danno agli interessati. Il reato si aggrava se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione , anche terminata o con l’uso di tutti gli strumenti informatici.
- Il delitto di costrizione/induzione al matrimonio viene punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Il reato si aggrava quando questo è commesso in danno dei minori e inoltre si procede anche quando il fatto viene commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- Il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa viene punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
LE NUOVE SANZIONI PER I REATI GIA’ PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
FATTISPECIE DI REATO | NORMA PREVIGENTE | CODICE ROSSO |
Maltrattamenti contro familiari e conviventi (Art. 572 C.P.) | Da 2 a 6 Anni | Da 3 a 7 Anni |
Atti persecutori (Art.612 – bis C.P.) Stalking | Da 6 Mesi a 5 Anni | Da 1 a 6 Anni e 6 Mesi |
Violenza Sessuale (Art. 609-bis C.P.) | Da 5 Anni a 10 Anni | Da 6 a 12 Anni |
Violenza Sessuale di Guppo (Art. 609- octies C.P.) | Da 6 a 12 Anni | Da 8 a 14 Anni |
RICORDA CHE PUOI CHIAMARE
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Un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.
E
“Rompete l’isolamento e la vergogna. Uscite dal silenzio. Denunciate sempre”.